REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
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LEGENDA
ART. 1 - ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE
ART. 3 - MARCHIO DELLA “STRADA DELL’OLIO E DEL VINO
DEL
MONTALBANO - LE COLLINE DI LEONARDO”
ART. 4 – COMMISSIONI
ART. 5 – SANZIONI
ART. 6 - DIRIMAZIONE DI CONFLITTI
....................................................................................
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea
dei Soci
in seduta del 09 febbraio 2005.
ART. 1 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Oltre a quanto statuito dall’art.3 dello Statuto dell’Associazione
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le
colline di Leonardo”, l’adesione è condizionata
al possesso degli standard di qualificazione disposti nell’apposito
Regolamento “Disciplinare per la partecipazione e gestione
della Strada” ed in particolare al disposto degli articoli
dal nr.3 al nr.12 del Titolo II.
Le domande di adesione comportano il pagamento della quota di
immissione nella misura stabilita dall’art.7 dello Statuto,
nonché della quota associativa annua, come determinata
dal C.d.A. in fase di redazione del bilancio preventivo, con
decorrenza dall’anno in cui è emessa la decisione
di accettazione dell’adesione da parte del C.d.A. Le suddette
quote sono dovute per intero.
L’effettiva appartenenza dell’aderente all’Associazione
decorre dalla data di avvenuto versamento della quota sociale.
Sulle domande di adesione decide il C.d.A. di norma entro sessanta
giorni dalla presentazione. Il termine per presentare ricorso
al Collegio dei Probiviri in caso di diniego è fissato
in trenta giorni dalla decisione del C.d.A. Il collegio dei
Probiviri decide sul ricorso di norma entro sessanta giorni
dalla presentazione.
ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale dell’Associazione “Strada
dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
è costituito dal territorio individuato all’art.5
dello Statuto. Possono aderire altresì le associazioni
ambientaliste, culturali, turistiche, di ricerca e studio, a
rilevanza nazionale che perseguano finalità simili e/o
ricollegabili agli scopi dell’Associazione.
ART. 3 – MARCHIO DELLA “STRADA DELL’OLIO E
DEL VINO DEL MONTALBANO - LE COLLINE DI LEONARDO”
Il marchio della strada è costituito da <Stemma troncato
al centro in verticale, con oliva e uva – stilizzate -
in parte sinistra; metà uomo Vitruviano in parte destra;
con scritte “Le Colline di Leonardo” in alto a destra
e “Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano”
in basso centralmente>.
L’uso del marchio è consentito a tutti gli aderenti
all’Associazione, pubblici e privati, in possesso della
qualifica di Socio.
Ogni socio effettivo o aderente può utilizzare il marchio,
a titolo gratuito e senza ulteriori formalità, per i
seguenti scopi:
a. modulistica aziendale;
b. pubblicazioni promozionali;
c. segnaletica stradale e segnaletica d'ingresso;
d. inserzioni pubblicitarie a titolo gratuito o a stampa, televisione
o pagine web;
e. menu, carte dei vini, espositori.
L'utilizzo per scopi diversi da quelli di cui al comma che precede,
deve essere autorizzato per scritto dal C.d.A.
Il marchio della Strada può essere inserito a compendio
di etichette dei prodotti dei Soci della Strada alla maniera
di emblema o simbolo. L’applicazione del logo sui prodotti
aziendali deve essere distinta dall’etichettatura del
prodotto stesso ed apposta come scudetto o fascetta; le dimensioni
del logo sui prodotti non deve superare le misure di cm.5 x
cm.4.
Con la richiesta di autorizzazione l’Associato deve presentare
la bozza del materiale da pubblicizzare.
L’associato autorizzato all’uso del marchio deve
depositare un esemplare del materiale reclamizzato. Nel caso
che il C.d.A. accerti un uso improprio del marchio su uno o
più esemplare, verrà proceduto ai sensi dell’art.6
dello Statuto.
E’ vietata ogni altra modalità di uso del marchio.
L'azienda eventualmente giudicata non idonea all’uso del
marchio, può fare appello una sola volta al Collegio
dei Probiviri, come previsto nello statuto dell’Associazione.
Sulle richieste decide il C.d.A. di norma entro sessanta giorni
dalla presentazione. Il termine per presentare ricorso al Collegio
dei Probiviri in caso di diniego è fissato in trenta
giorni dalla decisione del C.d.A. Il collegio dei Probiviri
decide sul ricorso di norma entro sessanta giorni dalla presentazione.